da www.avvenire.it del 6 settembre 2012
NON PROFIT E SOCIETA’
Le donazioni al sociale avranno uno sconto maggiore. I cittadini che effettueranno erogazioni a favore di imprese non profit il prossimo anno potranno beneficiare di detrazioni più elevate. La novità trova spazio tra le pieghe della legge 96/2012 dello scorso mese di luglio per il nuovo, auspicato, sistema di finanziamento pubblico ai partiti. Mentre per questo si dovrà attendere, per il sociale la novità è già legge. Si tratta, in sostanza, dell’aumento della percentuale di detrazione fiscale per alcune erogazioni liberali: quelle destinate al finanziamento delle Onlus e delle iniziative umanitarie, laiche o religiose, degli enti del Terzo settore. La detrazione passa dal 19 al 24 per cento per il 2013. E al 26 per cento dal 2014.
Non è uno sconto da poco. Ed è frutto anche di una impostazione che, in un contesto di crisi dei trasferimenti pubblici al sociale e al welfare, tende ad agevolare il più possibile atteggiamenti filantropici e la capacità delle organizzazioni di finanziarsi sul mercato.
L’operazione è attuata espungendo dal testo della lettera i-bis) del primo comma dell’articolo 15 del Tuir di cui al DPR 917/1986 questa tipologia di erogazioni liberali con contestuale introduzione nel medesimo articolo del nuovo comma 1.1. Le erogazioni liberali premiate dal nuovo comma con la maggiore percentuale di detrazione restano in sostanza le stesse, ma ne viene elevata la percentuale di detrazione dall’imposta lorda per le persone fisiche.
Restano invece invariate le altre ipotesi di detrazione per le quali il primo comma dello stesso articolo 15 continua a prevedere la percentuale di detrazione del 19% e resta fermo, per quelle oggetto di modifica, il limite massimo detraibile, semplicemente adeguato al suo valore in euro (2.065 euro contro i 4 milioni di vecchie lire).
Si tratta di un riconoscimento di valore alle Onlus e all’ampia platea di organizzazioni del Terzo settore che opera nel settore umanitario che nella gerarchia di merito dettata dal legislatore tributario vengono ora collocate in una posizione privilegiata rispetto al premio sociale della detrazione fiscale. Operazione condivisibile in un contesto di crisi, e di conseguente riduzione delle occasioni di generosità per le persone fisiche, che potrebbe stimolare comportamenti più selettivi e scelte più ragionate.
Nessuna novità invece per le imprese. Le analoghe erogazioni liberali (cfr: art. 100, comma 2, lettera h) nei limiti previsti sono infatti interamente deducibili dal reddito ed il beneficio fiscale è dunque già massimo in quanto pari all’aliquota fiscale, del 27%, che colpirebbe il reddito abbattuto.
Luigi Corbella
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