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20120828-procreazione-assistitada www.avvenire.it del 28 agosto 2012

FECONDAZIONE ASSISTITA

Con una sentenza che già fa discutere, la Corte europea dei diritti umani di Strasburgo ha bollato come “incoerente” la legge 40 sulla procreazione medicalmente assistita nella parte in cui pone il divieto di diagnosi preimpianto sugli embrioni. La sentenza accoglie dunque il ricorso dei signori Costa e Pavan, una coppia che, pur non essendo sterile, da tempo desidera ricorrere alla fecondazione artificiale perché, essendo portatrice di una malattia genetica (la fibrosi cistica), in questo modo potrebbe (in via teorica, perché la legge 40 lo vieta) selezionare gli embrioni ottenuti scartando quelli non sani. La richiesta dei due coniugi però è doppiamente impossibile per la legge italiana, che limita l’accesso alla Pma alle coppie sterili e, appunto, proibisce la selezione embrionale.

Secondo i giudici della Corte di Strasburgo, la cui decisione diverrà definitiva entro tre mesi se nessuna delle parti farà ricorso per ottenere una revisione davanti alla Grande Camera, tuttavia, “il sistema legislativo italiano in materia di diagnosi preimpianto degli embrioni è incoerente” in quanto allo stesso tempo un’altra legge dello Stato permette alla coppia di accedere a un aborto terapeutico. In realtà la legge 194 consente sì l’aborto terapeutico (dopo i 90 giorni), ma a determinate condizioni, cioè se quella malattia costituisce un “grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna”, e dopo un iter di verifica ben preciso, e non certo “semplicemente” perché il bambino è malato.

La Corte europea, comunque, ha stabilito che cosi com’è formulata la parte della legge 40 in questione ha violato il diritto al rispetto della vita privata e familiare di Rosetta Costa e Walter Pavan a cui lo Stato dovrà per di più versare 15 mila euro per danni morali e 2.500 per le spese legali sostenute.

Desta sorpresa la lettura della sentenza. “Il governo italiano - si legge - ha giustificato l’interferenza al fine di tutelare la salute dei bambini e le donne, la dignità e la libertà di coscienza degli operatori sanitari ed evitare il rischio di eugenetica”. Motivi che a prima vista sembrerebbero degni di rispetto e di consenso. Invece no, secondo la Corte, che arbitrariamente rileva che “i concetti di ‘embrione’ e ‘bambino’ non devono essere confusi”. Non si comprende, scrive ancora la Corte, come, nel caso di malattia del feto, “un aborto
terapeutico possa conciliarsi con le giustificazioni del Governo italiano, tenendo conto tra l’altro delle conseguenze che questo ha sia sul feto sia, specialmente, sulla madre”.  A maggior ragione, verrebbe da dire, proprio in virtù delle conseguenze dell’aborto terapeutico, sarebbe auspicabile che la legge 194 fosse rispettata in tutte le sue righe, compresi i limiti all’interruzione di gravidanza dopo i 90 giorni.

Il caso era stato sollevato di fronte alla Corte europea di Strasburgo da Rosetta Costa e Walter Pavan, che in precedenza non avevano interpellato alcun tribunale italiano. I due, dopo aver scoperto di essere portatori sani di fibrosi cistica, avevano deciso di rivolgersi alla fecondazione in vitro per poter effettuare test genetici sull’embrione prima dell’impianto ed escludere così la trasmissione della malattia. Tale possibilità è vietata dalla legge 40, anche se nel corso degli anni alcuni tribunali italiani hanno cercato di “picconare” la legge - in qualche caso riuscendoci - su molti punti, come il numero massimo di embrioni creabili per ogni ciclo di procreazione e il divieto di congelamento degli embrioni. A una di queste sentenza fa riferimento la Corte di Strasburgo, in particolare a quella del tribunale di Salerno che il 13 gennaio 2010 autorizzò per la prima volta in Italia una coppia fertile portatrice sana di atrofia muscolare spinale ad accedere alla diagnosi genetica preimpianto e alle tecniche di procreazione assistita.

Antonella Mariani

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