Nuove regole sulla quarantena dal 31 dicembre 2021: cosa cambia
Da www.QuiFinanza.it 31 Dicembre 2021
Entra in vigore venerdì 31 dicembre il nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri
Delta ancora per poco prevalente, Omicron avanza e spaventa per la sua rapidità e capacità di bucare due dosi di vaccino (ma viene fermata dalla terza dose), con le varianti ci attende un inverno di massima allerta. Ma come sottolineano gli esperti, il vero dato cui guardare sono i ricoveri e le terapie intensive, non tanto i contagi: l’evidenza mostra che il Covid, ma solo per chi si è vaccinato, si sta “raffreddorizzando” (qui la situazione negli ospedali con chi ci finisce sempre di più oggi).
Entra in vigore venerdì 31 dicembre il nuovo decreto legge approvato dal Consiglio dei ministri mercoledì scorso. Il presidente della Repubblica Mattarella ha firmato ed emanato il provvedimento, pubblicato in Gazzetta ufficiale il 30 dicembre, per frenare ancora una volta il rialzo dei contagi che non danno tregua.
Quarantena
La grande novità è che la misura della quarantena precauzionale non si applica più a coloro che, nei 4 mesi (120 giorni) dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione o successivamente alla somministrazione della dose di richiamo, hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al Covid. Per questi soggetti scatta però la cosiddetta autosorveglianza, che consiste nell’obbligo di indossare mascherine FFP2 fino a 10 giorni dopo la data dell’ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi, e di effettuare un test antigenico rapido o molecolare per la rilevazione dell’antigene Sars-Cov-2 alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, 5 giorni dopo la data dell’ultimo contatto.
La disposizione si applica anche alle persone sottoposte alla misura della quarantena precauzionale alla data di entrata in vigore del decreto: chi si trovi dunque in quarantena al 31 dicembre, e abbia già fatto la terza dose di vaccino o sia guarito dal Covid da meno di 4 mesi, dovrà sottoporsi all’autosorveglianza ma non alla quarantena.
La cessazione della quarantena scatta dopo l’esito negativo di un tampone antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati. In quest’ultimo caso, la trasmissione, anche online, al dipartimento di prevenzione territorialmente competente del referto con esito negativo determina la cessazione del regime di quarantena o di autosorveglianza.
Super green pass, dal 10 gennaio
La grande novità dal 10 gennaio 2022, un po’ a sorpresa, è che fino alla cessazione dello stato di emergenza, e dunque almeno fino al 31 marzo, il governo ha deciso di allargare ancora l’applicazione del green pass rafforzato, o super green pass.
Ecco dove diventa obbligatorio aver fatto il vaccino o essere guariti dal Covid per poter accedere:
- alberghi e strutture ricettive;
- feste in seguito a cerimonie civili o religiose;
- sagre e fiere;
- centri congressi;
- servizi di ristorazione all’aperto;
- impianti di risalita con finalità turistico-commerciale, anche se ubicati in comprensori sciistici;
- piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
- centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto;
- mezzi di trasporto, compreso tutto il trasporto pubblico locale o regionale.
Mascherine FFP2
Il Commissario straordinario Covid Figliuolo, considerati i prezzi mediamente praticati alle farmacie e ai rivenditori, deve anche definire, d’intesa con il Ministro della salute, un protocollo d’intesa con le associazioni di categorie maggiormente rappresentative delle farmacie e degli altri rivenditori autorizzati per assicurare, fino al 31 marzo 2022 e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la vendita di mascherine FFP2 a prezzi contenuti.
Il Governo monitorerà, attraverso relazioni del Commissario, l’andamento dei prezzi delle mascherine FFP2.
Sanzioni in caso di violazioni
Per quanto riguarda le sanzioni, il nuovo decreto Covid fa riferimento a quello del 25 marzo 2020, in cui le violazioni vengono punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 400 a 1.000 euro.
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